30 Set 2022
La Cassazione: licenziato il dipendente raccomandato
Nulla l’assunzione del lavoratore privo di requisiti per le mansioni da svolgere effettuato senza selezione pubblica: anche le partecipate dei Comuni devono garantire trasparenza nelle procedure
Licenziato il raccomandato. E ciò perché è nulla l’assunzione effettuata dalla società che svolge un servizio pubblico nei confronti del lavoratore del tutto privo delle competenze previste dal contratto; un’assunzione clientelare, dunque, al punto che l’amministratore delegato della spa risulta condannato in sede penale per abuso d’ufficio. Nullo il contratto di assunzione, o comunque annullabile per errore del consenso, scatta l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. E ciò perché il decreto legge 112/08 ha imposto anche alle partecipate dei Comuni di reclutare il personale con procedure imparziali e trasparenti. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 29 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Diventa definitivo il provvedimento espulsivo adottato a carico del lavoratore assunto alla chetichella da una delle società che gestisce il trasporto pubblico in città: non c’è selezione pubblica né pubblicità dei criteri adottati per la scelta dei candidati. È irrilevante che la partecipazione pubblica non sia diretta: conta solo che il servizio sia gestito per intero con capitale e controllo pubblico. Il decreto legge 112/08 ha imposto paletti precisi alle società partecipate dagli enti locali che svolgono servizi pubblici locali: devono assumere il personale nell’ambito di procedure che garantiscano un’adeguata trasparenza secondo criteri di imparzialità, economicità e celerità. Insomma: servono meccanismi oggettivi e trasparenti per verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; il tutto da parte di commissioni formate soltanto con esperti di provata competenza. La disposizione ex articolo 18 del dl 112/08, d’altronde, aveva una portata immediatamente precettiva, anche senza le integrazioni contenute nella norma regolamentare: la norma mostrava un grado di determinazione tale da consentire l’immediato adeguamento da parte dei destinatari, considerando anche il limite dei sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.”