29 Nov 2022
La Cassazione, Ministero Giustizia condannato a risarcire il dipendente danneggiato dal superlavoro
Accolta l’istanza di ristoro per l’infarto dovuto allo stress: per discolparsi l’impresa deve provare che il ritmo dell’attività era normale e adeguato
L’impresa deve risarcire il dipendente che è stato danneggiato dal superlavoro. Il dipendente dovrà provare lo stress e il carico eccessivi mentre il datore, per discolparsi, dovrà dimostrare che il ritmo dell’attività era normale e adeguato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 34868/2022 (orientamento nuovo), ha accolto il ricorso di un impiegato dell’Amministrazione Penitenziaria, vittima di un infarto dovuto, a suo dire, dal superlavoro. In primo luogo i Supremi giudici hanno chiarito che il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole, spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l’accaduto a sé non imputabile). In fondo alle importanti motivazioni il Collegio di legittimità ha poi chiarito cosa il dipendente deve fare per incassare il risarcimento ed, eventualmente, cosa dovrà fare l’azienda per discolparsi. Nel nuovo principio, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” si legge infatti che: “In tema di azione per risarcimento, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per danni cagionati dalla richiesta o accettazione di un’attività lavorativa eccedente rispetto alla ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro così svolto e il danno, mentre spetta al datore di lavoro, stante il suo dovere di assicurare che l’attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dimostrare che viceversa la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore”.