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Incidenti auto e assicurazioni, secondo la Cassazione il sinistro auto su area privata va risarcito sempre

Si potranno risarcire i danni qualora rientra nella circolazione ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato secondo la funzione abituale

Una decisione della Corte di Cassazione potrebbe stravolgere l’ambito dei risarcimenti in caso di incidenti automobilistici. Si fa riferimento, nello specifico, all’ordinanza 824482024 della terza sezione civile della Cassazione pubblicata oggi, 27 marzo 2024, in cui è stato sancito che l’incidente automobilistico va sempre risarcito dall’assicurazione rc anche se si verifica in un’area privata: l’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, infatti, va interpretato nel senso che va equiparata alla strada qualsiasi area in cui il veicolo può essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. E la disposizione, è bene chiarirlo, fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal Cda, a partire da quella diretta contro l’assicuratore del danneggiato (articolo 149) e da quella contro la compagnia del responsabile del sinistro (articolo 144). Accolto il ricorso proposto dall’impresa edile: sbaglia la Corte d’appello di Trieste ad accogliere il gravame dell’assicurazione, riformando la decisione del tribunale che aveva condannato a risarcire la società sua cliente per un sinistro avvenuto nel piazzale dello stabilimento; un autocarro della ditta era stato danneggiato dal veicolo condotto da un terzo. L’errore del giudice di secondo grado sta nel ritenere che la srl non potrebbe promuovere l’azione di risarcimento diretto ex articolo 1497 Cda perché l’area su cui è avvenuto il sinistro non sarebbe equiparabile alla strada pubblica. Trova infatti ingresso la censura della srl secondo cui alla luce del diritto Ue il fatto che lo scontro sia avvenuto nell’area adibita dall’impresa al carico e scarico dei materiali è irrilevante per escludere l’azione diretta della vittima nei confronti del suo assicuratore: la copertura è esclusa solo se si fa un uso anomalo del veicolo. Ad avviso del Collegio, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ Il principio vale anche per le azioni contro l’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, l’ufficio centrale italiano (incidenti avvenuti da noi causati da veicoli con targa estera), il commissario dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa. L’azione diretta contro la propria assicurazione non è contrattuale perché la polizza costituisce il presupposto ma non la fonte del diritto fatto valere. E d’altronde l’azione contro la propria assicurazione è la stessa azione prevista dall’articolo 144 Cda contro la compagnia del responsabile, alla quale la legge assegna un diverso debitore”. Dalla Corte di Cassazione arriva un importantissimo assist in favore di milioni di automobilisti italiani che subiscono danni alle proprie autovetture a seguito di incidenti stradali, commenta con soddisfazione Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, bollando come scorretta e lesiva la prassi fino ad ora seguita dalle assicurazioni di escludere dal risarcimento i danni avvenuti in un’area privata.

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