6 Ott 2023
Annullato altro sollecito di pagamento dei Consorzi di Bonifica: assenza di benefici sui fondi ricadenti nel territorio dei consorzi
Lo “Sportello dei Diritti”: riconosciute le ragioni dei contribuenti ora si prenda l’auspicata decisione politica di cancellazione dei contributi
Un’altra sentenza della C.G.T. di primo grado di Lecce – Sezione 03 –, comunicata oggi, che ha totalmente annullato il sollecito di pagamento del Consorzio di Bonifica Arneo per l’anno 2018, citando molte sentenze della Corte di Cassazione, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulata dall’avvocato Maurizio Villani. La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull’ente impositore e nella fattispecie, essendo stati convenuti sia il concessionario che il Consorzio di bonifica, sull’una o sull’altra parte pubblica ricadeva facoltà di assolvere al relativo onere. Siffatta prova presuppone che l’ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell’immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all’ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell’ambiente. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che “ ……… il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n. 11722/2010). Nella fattispecie, tuttavia, se pure il Consorzio ha assolto all’onere di che trattasi, le specifiche contestazioni del ricorrente non appaiono idoneamente contrastate da rilievi puntuali concernenti la lamentata assenza di beneficio diretto ai fondi di proprietà. Segnatamente, possono ritenersi valide, oltre che pertinenti, le risultanze di consulenza addotte da parte ricorrente – dettagliate e corredate da precisi riferimenti censuari, planimetrici e fotografici – assurgendo le stesse a prova dell’infondatezza della avversata pretesa contributiva, siccome in tal modo superata la richiamata presunzione di beneficio fondiario. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un altro importante precedente che riteniamo debba portare la politica regionale a provvedere urgentemente sulla necessità di attivare ogni procedura necessaria per annullare tutte le richieste di pagamento e a cancellare questi contributi che appaiono alla generalità dei cittadini come assurdi e odiosi balzelli la cui ragion d’essere non è pacificamente compresa.