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Cassazione: revocato e non solo ridotto l’assegno di divorzio quando lei vive con un altro

Il diritto al contributo mensile va rivisto alla luce della nuova convivenza

Trovare una sentenza che, in materia di famiglia, dia ragione all’uomo è un po’ come cercare una pronuncia che, in materia di licenziamenti, dia ragione all’azienda. Sono campi delicati dove la magistratura è sempre scesa, nel dubbio, in difesa della parte debole del rapporto (rispettivamente la moglie e il dipendente). Oggi però stiamo assistendo a una graduale apertura priva di preconcetti, sicché le sorti dei processi non sono più scontate come un tempo. A conferma di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13739/2024 del 17 maggio 2024 della prima sezione civile, ha accolto il ricorso di un uomo che chiedeva la revoca dell’assegno di divorzio. Nel dettaglio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quando lei ha una nuova famiglia e vive in modo stabile con un altro uomo l’ex ha diritto alla revoca dell’assegno di divorzio non essendo sufficiente la sola riduzione della somma mensile. La prima sezione civile è partita dalla considerazione generale secondo cui la revisione dell’assegno divorzile di cui all’art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l‘equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o Io stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, dato che la revisione dell’assegno divorzile richiede la presenza di giustificati motivi e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, occorre anche considerare che nel caso in esame la Corte d’appello di Venezia, a fronte della riconosciuta riduzione del reddito di lui, dovuta al pensionamento, ha ridotto solo di un modesto 10% l’assegno nonostante la presenza di tutti gli altri molteplici indici di variazioni reddittuali delle parti che non sono stati nemmeno considerati e cioè appunto la convivenza di lei con un altro compagno, presso l’abitazione di questo.

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