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Cassazione, strada scivolosa non segnalata: in caso d’incidente risarcito il conducente dall’ente proprietario della strada

Con la locuzione “strada sdrucciolevole” si intende un tratto della carreggiata che, in particolari condizioni, può presentare una superficie sdrucciolevole, ossia scivolosa, in cui gli pneumatici di un veicolo possono perdere aderenza rispetto a una superficie “normale”. Le particolari condizioni di cui parla il Codice della strada possono essere, tipicamente, la pioggia o il gelo e devono essere indicati con specifici pannelli integrativi posti sotto il segnale. In caso di incidente stradale, l’ente proprietario della strada, risarcisce se non segnala l’asfalto scivoloso A stabilirlo è la terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 13921/2024, pubblicata il 20 maggio 2024 che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene un significativo nuovo tassello per l’automobilista in materia di risarcimento del danno derivante da incidente della strada. Nella fattispecie, la Suprema Corte, ha ritenuto la Provincia responsabile dell’incidente automobilistico se non segnala la strada sdrucciolevole con il cartello ad hoc. Sbaglia la Corte d’appello di Bologna a mandare assolto l’ente proprietario dell’infrastruttura, la cui responsabilità da custodia ha natura oggettiva: secondo il consulente tecnico d’ufficio il conducente adotta le cautele di guida normalmente esigibili, mentre l’asfalto, causa pioggia, è più scivoloso del dovuto. Insomma: il giudice di secondo grado non verifica se la condotta di guida è imprudente e se e quanto impatta sulla prova del caso fortuito che la Provincia deve fornire per essere esonerata dal risarcimento, verificando l’eventuale colpa esclusiva o concorrente del guidatore. Sono accolti alcuni motivi del ricorso principale dei danneggiati e uno di quello incidentale dei responsabili del sinistro, tutti rivolti contro l’esclusione della responsabilità ex articolo 2051 Cc dell’amministrazione. La Ctu cinematica disposta in primo grado non ha dubbi: il giorno del sinistro le condizioni dell’asfalto si possono considerare insidiose. E mentre invade l’altra corsia il conducente “incriminato” procede ampiamente sotto il limite di velocità: per evitare di perdere il controllo del veicolo avrebbe dovuto utilizzare cautele superiori a quelle necessarie per l’utente medio. La consulenza nella specie ha natura percipiente perché verte su fatti che soltanto il tecnico può accertare: il giudice può discostarsene, ma deve spiegare il motivo. Il solo fatto che si sia verificato l’incidente non prova di per sé che il conducente abbia violato le regole prudenziali sulla velocità, mentre l’asfalto risulta più scivoloso rispetto alla media e il pericolo non è segnalato. Né conta che vi siano altri cartelli come “curva pericolosa” o “attraversamento di animali”. La responsabilità della Provincia, dunque, non può essere esclusa senza verificare se la condotta dell’automobilista sia non solo imprudente ma soprattutto oggettivamente imprevedibile e inevitabile per chiunque e non soltanto per l’amministrazione, laddove soltanto la prova del fortuito può evitare la condanna al risarcimento.

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