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Comportamenti vietati sul pianerottolo di casa: è violazione di domicilio anche sul pianerottolo

Comportamenti vietati sul pianerottolo di casa: è violazione di domicilio anche sul pianerottolo. Fuori l’intruso. Reato consumato e non tentato per chi si presenta alla porta dello studio contro la volontà dell’avvocato, così come dell’abitazione del condomino. La particolare tenuità non evita le spese di giudizio

Il giardino, il balcone, il pianerottolo, il box auto, l’uscio della porta, sono tutti luoghi nei quali l’introduzione senza il consenso dell’avente diritto configura violazione di domicilio. Dunque, la violazione di domicilio scatta anche sul pianerottolo di casa. E ciò perché nel perimetro della norma incriminatrice rientrano anche le «appartenenze» dell’abitazione altrui: il reato, dunque, risulta consumato e non solo tentato da chi si presenta alla porta d’ingresso dell’abitazione o dello studio professionale contro la volontà del proprietario. La sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, poi, equivale alla sentenza di condanna: fa scattare dunque la condanna dell’imputato a pagare le spese di giudizio alla parte civile. È quanto emerge dalla sentenza 25016/24 pubblicata il 25 giugno 2024 dalla quinta sezione penale della Cassazione. Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarano la dose hanno spiegato che “Il ricorso degli imputati è fondato soltanto nella misura in cui il reato risulta prescritto prima della sentenza d’appello: sbaglia il giudice del merito a non dichiararne l’estinzione e dunque è la Suprema corte a rilevarla d’ufficio, perché l’impugnazione non è inammissibile; mentre sono comunque fatti salvi gli effetti civili in quanto il ricorso risulta comunque rigettato. Gli imputati, un uomo e una donna, sono dichiarati non punibili per la particolare tenuità del fatto nonostante la violazione del domicilio a carico di un avvocato. Non giova al loro legale lamentare una violazione del diritto di difesa: nell’imputazione è contestato ai due l’ingresso non autorizzato nell’ufficio del professionista mentre nella pronuncia la condotta risulta collocata all’esterno dell’immobile ciò che costituirebbe una novità che avrebbe potuto indurli a una diversa strategia difensiva. In realtà la condotta contestata risulta collocata sul pianerottolo fin dal primo grado: risulta garantito il pieno esercizio del diritto di difesa. E d’altronde la violazione di domicilio si configura anche quando qualcuno si introduce nell’edificio condominiale e si presenta davanti alla soglia dell’abitazione di uno dei proprietari esclusivi, che come gli altri ha diritto di escludere l’intruso”. Il giudice che dichiara la non punibilità per particolare tenuità è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o di risarcimento della parte civile: l’accoglimento è il presupposto per la liquidazione delle spese processuali della parte civile e fa bene nella specie la Corte d’appello di Messina a riconoscerle all’avvocato.

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