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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia: annullati avvisi di accertamento a società per presunte operazioni inesistenti

E’ l’ufficio fiscale che deve dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi

Con due interessanti sentenze, comunicate oggi, della C.G.T. di Secondo Grado della Puglia – Sezione 05 –  in accoglimento di tutte le mie eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, sono stati rigettati gli appelli dell’Agenzia delle Entrate di Lecce e confermato l’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento per l’anno 2006 notificati alla società ed al socio, per un totale di oltre 200.000 euro. In sostanza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,  l’Agenzia delle Entrate di Lecce ha contestato operazioni inesistenti mentre i ricorrenti hanno dimostrato, con relativa documentazione, che le operazioni erano state effettivamente poste in essere, citando anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, che più volte hanno chiarito che in presenza di fatture oggettivamente inesistenti l’Ufficio fiscale deve dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi, considerato che non è mai consentito richiedere ulteriori incombenze a chi ha legittimamente detratto l’imposta, come nel caso in oggetto. Sta di fatto che tutti gli elementi rappresentati dall’Ufficio fiscale quali elementi indiziari e presuntivi nel senso della inesistenza delle operazioni non possono ritenersi gravanti a carico della Euromontaggi s.r.l. e soci, bensì, eventualmente, di altri operatori commerciali.

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