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La Cassazione: illegittimo il licenziamento del lavoratore filmato dal detective mentre va in palestra in orario di servizio

Il controllo esterno svolto dall’investigatore privato non è lecito: riservate al datore le verifiche sull’adempimento della prestazione. L’incolpato ha diritto a vedere il mandato affidato all’agenzia

Non si può licenziare il lavoratore spiato dal detective privato. E ciò benché il dipendente dell’azienda, sfruttando la flessibilità, durante l’orario di lavoro se ne va al supermercato e perfino in palestra. Il punto è che i controlli sull’adempimento della prestazione contrattuale competono solo al datore e ai suoi collaboratori: non possono dunque essere delegati all’agenzia investigativa, che deve limitarsi a verificare eventuali atti illeciti. È irrilevante che il lavoratore sia filmato nell’ambito di un’investigazione lecita su di una collega sospettata di abusare dei permessi della legge 104/92 per l’assistenza ai familiari disabili. L’incolpato, poi, ha il diritto di vedere il mandato affidato allo “007” privato. È quanto emerge da un’ordinanza pubblicata il 24 agosto 2022 dalla sezione lavoro della Cassazione. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso del bancario, che per contratto ha libertà di movimento e non osserva un orario fisso. Il detective ne registra gli spostamenti: durante la giornata l’incolpato incontra persone e svolge attività che nulla hanno a che fare col lavoro, anche a decine di chilometri dalla sede di lavoro. Vede spesso la collega pedinata dall’investigatore per l’ipotesi di abuso della “104” ed è così che l’azienda arriva a lui. Ma mentre è lecito il controllo dello 007 sulla donna, che si trova in permesso, non altrettanto vale per quello svolto sull’incolpato, che si trova in servizio, almeno ufficialmente. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che pertanto, “le agenzie investigative, per sorvegliare in modo lecito i dipendenti dell’azienda committente, non devono sconfinare nei controlli sull’attività lavorativa vera e propria, che lo statuto dei lavoratori riserva alla vigilanza interna. Diversamente le verifiche sono illecite, a meno che non siano dirette a documentare condotte che possono costituire reato, come l’esercizio di attività retribuita in favore di terzi durante l’orario di servizio. Nel procedimento disciplinare, infine, il datore deve fornire al lavoratore la documentazione necessaria a consentire un’adeguata difesa: chiedendo il mandato conferito all’agenzia, il dipendente vuole dimostrare che l’azienda ha incaricato il detective di spiarlo durante la prestazione. al giudice del rinvio.”

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