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La Cassazione: infortunio sul lavoro, il datore risarcisce la colf caduta dalla scala

Stop alla decisione che inverte l’onere della prova: sta al padrone di casa dimostrare di aver vietato di svolgere l’operazione pericolosa in sua assenza e aver dotato la domestica di strumenti adeguati

Il datore risarcisce la colf caduta dalla scala mentre smontava le tende dell’appartamento. O almeno: non si può escludere la responsabilità del padrone di casa invertendo l’onere della prova. Spetta al datore, infatti, dimostrare di aver vietato alla domestica di svolgere l’attività in sua assenza e di aver comunque fornito alla lavoratrice uno scaleo in regola con le norme di sicurezza. E dunque di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno: la responsabilità del datore è contrattuale e può scattare per fatti commissivi o comportamenti omissivi. È quanto emerge dall’ordinanza 25217/2023 pubblicata il 24 agosto 2023 dalla sezione lavoro della Cassazione. Il ricorso della domestica è accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito. Sbaglia la Corte d’appello a escludere il risarcimento sul rilievo che il tappeto sotto la scala che ha causato la caduta poteva «essere facilmente rimosso dalla lavoratrice». Di solito è lo stesso padrone di casa che aiuta la colf a smontare le tende per il lavaggio nei cambi di stagione. Ma stavolta la donna fa da sé. Il datore quindi non sarebbe responsabile perché manca la prova che sia stato lui a dire alla colf di provvedere da sola e che la scala non avesse una base stabile o antiscivolamento. Così però è capovolto l’onere della prova della colpa: si tratta invero di requisiti riferiti al comportamento che datore dovrebbe adottare per evitare l’evento dannoso. E che dunque l’interessato risulta tenuto ad allegare e dimostrare in giudizio per affermare l’assenza di colpa, intesa come obbligo di diligenza nel predisporre misure idonee a prevenire incidenti.Per gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Compete al datore dimostrare di aver ordinato al dipendente di non provvedere in sua assenza alla mansione pericolosa perché da svolgere in altezza. E nello stesso tempo di averlo dotato di strumenti che rispondono a tutte le prescrizioni di sicurezza, sia per caratteristiche intrinseche sia per il posizionamento e le modalità di utilizzo nell’ambiente di lavoro.” Parola al rinvio.

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