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L’I.S.P.E. di Lecce non deve pagare  l’I.M.U e la TASI

Con una significativa sentenza, la 1500/2023 della C.G.T. di Primo Grado di Lecce – Sezione 01 –, comunicata oggi, sono state accolte tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, e sono stati totalmente annullati gli avvisi di accertamento IMU (euro 60.318, oltre interessi) e TASI (euro 3.175, oltre interessi) notificati dal Comune di Maglie per l’anno 2016, perché l’I.S.P.E. non svolge attività commerciale. Infatti, l’I.S.P.E. di Lecce (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) non persegue fini di lucro ed impronta la sua azione a logiche di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione e nell’organizzazione delle proprie risorse. L’Azienda opera in regime convenzionale con le AA.SS.LL. di riferimento territoriale e si avvale, per la gestione dei servizi amministrativi, tecnici e contabili, nonché per quella delle proprie strutture, della collaborazione di personale amministrativo, tecnico, sanitario e socio-assistenziale. Pertanto, è evidentemente integrato l’elemento soggettivo necessario per la concessione dell’invocato beneficio dell’esenzione Imu e Tasi perché non svolge attività commerciale. Per i giudici tributari, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è integrato, altresì, il requisito oggettivo per l’applicazione dell’esenzione suddetta, poiché (come peraltro inconfutabilmente accertato in fatto dallo stesso perito d’ufficio – C.T.U.) le attività negli immobili gravati non sono svolte, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale, attese le caratteristiche della “clientela” ospitata nelle strutture ricettive (anziani e disabili), la durata dell’apertura delle stesse strutture durante l’anno solare, la circostanza che le c.d. rette sanitarie sono di importi significativamente ridotti rispetto ai prezzi di mercato (e comunque senza alcun margine di lucro per l’ente ricorrente) e l’erogazione di molte prestazioni completamente gratuite (circostanza nemmeno confutata dal Comune resistente)

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