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Sentenza Tar Lecce pontili Otranto

Con sentenza n. 648 del 18 giugno 2020, il Tar Lecce, I Sez., Pres. Est.
Antonio Pasca, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Otranto,
difeso dagli Avv.ti Mauro Finocchito e Federico Massa, con il quale il
Comune ha impugnato l’atto di decadenza del nulla osta all’anticipata
occupazione dell’area demaniale nella quale sono installati i pontili del
porto.
Esprime grande soddisfazione l’Associazione Fare Ambiente-Movimento Ecologista Europeo, difesa dagli Avv.ti Leonardo Maruotti e
Francesco G. Romano, associazione ambientalista che con atto di intervento ad adiuvandum si è costituita in giudizio a fianco al Comune di
Otranto ritenendo che il Porto idruitino, con i suoi pontili installati, potesse costituire un elemento che valorizzi il paesaggio e il decoro del
luogo.
Il Tar Lecce ha, pertanto, ritenuto ammissibile l’intervento “trattandosi
di associazione di protezione ambientale riconosciuta ex art. 3 della
Legge 349/86 e avente per oggetto ex art. 1 dello Statuto la tutela
dell’ambiente e la valorizzazione dello stesso mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso anche socio economico della
persona in un contesto armonico tra l’elemento antropico e l’elemento
naturale”.
Tale pronuncia riveste carattere di estrema importanza per l’oggetto
della vicenda poiché afferma, in primo luogo, che il porto di Otranto
sarà ancora operativo e, inoltre, che la tutela e la valorizzazione del
paesaggio non debba essere intesa staticamente bensì possa passare attraverso lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali.

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